diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2363 del 17/02/2012 (Rv. 621866 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera - Clausola contrattuale di esonero da responsabilità del committente - Opponibilità al terzo danneggiato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621866-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372 cod. civ., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)