Sez. 1, Sentenza n. 1526 del 26/01/2006 (Rv. 586281 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado - Liquidazione d'ufficio da parte del giudice d'appello - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il giudice d'appello può procedere anche d'ufficio all'ulteriore rivalutazione della somma liquidata dalla sentenza di primo grado, in quanto la svalutazione monetaria "medio tempore" intervenuta può essere ricompresa nel "petitum" originario, salva espressa volontà contraria dell'avente diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)