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Sez. 1, Sentenza n. 1526 del 26/01/2006 (Rv. 586281 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado - Liquidazione d'ufficio da parte del giudice d'appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586281-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il giudice d'appello può procedere anche d'ufficio all'ulteriore rivalutazione della somma liquidata dalla sentenza di primo grado, in quanto la svalutazione monetaria "medio tempore" intervenuta può essere ricompresa nel "petitum" originario, salva espressa volontà contraria dell'avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)