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Sez. 3, Sentenza n. 2796 del 10/03/2000 (Rv. 534750 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Debito di valore - Liquidazione per equivalente espressa in termini monetari - Rivalutazione alla data della sentenza definitiva - Necessità - Conseguenze - Svalutazione monetaria, intervenuta dopo la sentenza di primo grado - Liquidazione d'ufficio da parte del giudice d'appello.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534750-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito è debito di valore e la sua liquidazione per equivalente espressa in termini monetari, tenendo conto del valore del danno, all'epoca del fatto illecito, rivalutato alla data della decisione definitiva, comporta che la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado sia accertata e liquidata dal giudice d'appello anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)