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Sez. 3, Sentenza n. 29731 del 04/06/2013 Ud. (dep. 11/07/2013) Rv. 256824 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Attività di campeggio - Trasformazione dell'area - Esecuzione di opere stabili - Lottizzazione abusiva - Reato - Integrazione.
Stato
decisa il 2013-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256824-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione di un campeggio, anche se autorizzato, qualora l'area destinata ad esso venga radicalmente mutata per la presenza di opere stabili, strutture abitative e servizi in grado di snaturarne le caratteristiche originarie (nella specie, lavatoi, servizi igienici, piazzole con cucine e verande, uffici e "roulottes" intrasportabili).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lazio 03/05/1985 num. 59 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)