Sez. 3, Sentenza n. 41479 del 24/09/2013 Ud. (dep. 08/10/2013) Rv. 257734 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione abusiva - Area destinata a campeggio - Trasformazione dell'area - Esecuzione di opere stabili - Formazione di insediamento residenziale - Reato - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di una area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di uno stabile insediamento residenziale, posto che il "campeggio" presuppone allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo in quanto previsto dalla legge in funzione di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la realizzazione di 270 piazzole delimitate da recinzioni, pavimentazioni ed altre opere permanenti in grado di formare con le roulotte singole unità abitative).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 13, Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)