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Sez. 3, Sentenza n. 15900 del 02/03/2016 Ud. (dep. 18/04/2016) Rv. 266757 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti contabilità - Responsabilità del prestanome - Configurabilità - Condizioni - Dolo specifico - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266757-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 74 del 2000, risponde anche il mero amministratore di diritto, a titolo di concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento ex artt. 40, cpv. cod. pen., e art. 2932 cod. civ., a condizione, tuttavia, che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)