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Sez. 2, Sentenza n. 7399 del 12/12/1986 (Rv. 449450 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ASSEGNATARIO CON VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ - DETENZIONE DEL BENE DA PARTE DI UN TERZO - AZIONE DELLO ASSEGNATARIO PER OTTENERE IL GODIMENTO DEL BENE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE DI RIFORMA - AZIONE DI RIVENDICAZIONE CONTRO IL TERZO - IMPROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449450-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ASSEGNATARIO CON VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ - DETENZIONE DEL BENE DA PARTE DI UN TERZO - AZIONE DELLO ASSEGNATARIO PER OTTENERE IL GODIMENTO DEL BENE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE DI RIFORMA - AZIONE DI RIVENDICAZIONE CONTRO IL TERZO - IMPROPONIBILITÀ.*

L'assegnatario di un fondo a norma delle leggi di riforma agraria (nella specie di un podere della cassa per la formazione della proprietà contadina), con contratto di vendita con riserva di proprietà, può agire per ottenere il godimento del bene oggetto del contratto, detenuto da un terzo, esclusivamente contro l'ente, avvalendosi dei rimedi previsti dalla legge in tema di inadempimento, ma, in quanto detentore qualificato dei beni assegnatigli, non può proporre l'Azione di rivendica nei confronti del terzo. (V 3630/82, mass n 421600; (Conf 2211/76, mass n 381010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)