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Sez. 2, Sentenza n. 2211 del 14/06/1976 (Rv. 381010 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ASSEGNATARIO CON VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA - DETENZIONE DEL BENE DA PARTE DI UN TERZO - AZIONE DELLO ASSEGNATARIO PER OTTENERE IL GODIMENTO DEL BENE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE DI RIFORMA - AZIONE DI RIVENDICAZIONE CONTRO IL TERZO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381010-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ASSEGNATARIO CON VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA - DETENZIONE DEL BENE DA PARTE DI UN TERZO - AZIONE DELLO ASSEGNATARIO PER OTTENERE IL GODIMENTO DEL BENE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE DI RIFORMA - AZIONE DI RIVENDICAZIONE CONTRO IL TERZO - IMPROPONIBILITA.*

L'assegnatario di un fondo a norma delle leggi di riforma agraria (nella specie di un podere dell'ente maremma toscano-laziale), con contratto di vendita con riserva di proprieta, puo agire, per ottenere il godimento del bene oggetto del contratto, detenuto da un terzo, esclusivamente contro l'ente, avvalendosi dei rimedi previsti dalla legge in tema di inadempimento, ma, in quanto detentore qualificato dei beni assegnatigli, non puo proporre la Azione di revindica nei confronti del terzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1523, Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)