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Sez. U, Sentenza n. 3601 del 12/03/2003 (Rv. 561087 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Accertamento del diritto di elettorato attivo - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Natura dell'ente interessato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561087-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, le controversie aventi ad oggetto, in modo diretto, l'accertamento della titolarità o meno del diritto di elettorato attivo in capo alle persone ammesse alla votazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, quale che sia la natura (pubblica o privata) dell'ente interessato, atteso che i diritti di elettorato rilevano quali diritti soggettivi pubblici e, in quanto tali, non possono essere degradati dalla pubblica amministrazione. (Nella specie, era stata contestata la determinazione con la quale il commissario straordinario di un Automobil Club provinciale, in relazione alle elezioni dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'ente, aveva ammesso alla votazione non solo quanti fossero titolari, in quel momento, di tessera in corso di validità, ma anche di coloro che si fossero trovati nella stessa condizione alla data in cui erano state indette le precedenti elezioni, poi annullate, ancorché detta condizione fosse successivamente venuta meno).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., DPR 20/03/1967 num. 223 art. 42, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)