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Sez. U, Ordinanza n. 18196 del 03/07/2008 (Rv. 603901 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Automobile club provinciale - Delibera di indizione delle elezioni del Consiglio direttivo - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603901-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI

La controversia con la quale un gruppo di iscritti ad un Automobile club provinciale ha chiesto l'annullamento della delibera di indizione delle elezioni del Consiglio direttivo - non riguardando, in via immediata, i diritti individuali dei singoli soci, bensì avendo ad oggetto l'osservanza delle norme volte a tutelare l'interesse generale al corretto svolgimento delle operazioni elettorali - è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: DPR 08/09/1950 num. 881 art. 50, DPR 08/09/1950 num. 881 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)