Sez. U, Ordinanza n. 18196 del 03/07/2008 (Rv. 603901 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Automobile club provinciale - Delibera di indizione delle elezioni del Consiglio direttivo - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI
La controversia con la quale un gruppo di iscritti ad un Automobile club provinciale ha chiesto l'annullamento della delibera di indizione delle elezioni del Consiglio direttivo - non riguardando, in via immediata, i diritti individuali dei singoli soci, bensì avendo ad oggetto l'osservanza delle norme volte a tutelare l'interesse generale al corretto svolgimento delle operazioni elettorali - è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: DPR 08/09/1950 num. 881 art. 50, DPR 08/09/1950 num. 881 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)