Sez. 1 - , Ordinanza n. 2503 del 01/02/2018 (Rv. 646875 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI TITOLI DI CREDITO | Creditore pignoratizio - Facoltà del creditore di riscuotere alla scadenza e di acquistare titoli della stessa natura - Surrogazione dell'oggetto del pegno regolare - Fallimento del debitore - Diritto allo “svincolo” dei titoli - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI TITOLI DI CREDITO
In caso di fallimento del debitore, il creditore pignoratizio cui sia stato accordato di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, restando tuttavia gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati soggetti all'originario vincolo di pegno regolare, non ha diritto di ottenere dal giudice delegato lo “svincolo” dei medesimi titoli, poiché la facoltà di disporre degli stessi è attribuita al creditore, ex art. 1851 c.c., soltanto nel pegno irregolare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2800, Cod. Civ. art. 2801, Cod. Civ. art. 2803, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)