diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3674 del 17/02/2014 (Rv. 629946 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO | Facoltà del creditore di riscuotere alla scadenza e di acquistare titoli della stessa natura - Surrogazione dell'oggetto di pegno regolare - Sussistenza - Fondamento - Dematerializzazione dei titoli di credito - Incompatibilità con la natura regolare del pegno - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629946-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO

Il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, è incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltà di disporre dei titoli. Né ad escludere tale natura è idonea l'inclusione dei titoli in un certificato cumulativo, atteso che la dematerializzazione, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione e senza neppure la creazione del supporto cartaceo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 2800, Cod. Civ. art. 2801, Cod. Civ. art. 2803, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)