Sez. 5, Sentenza n. 7791 del 08/06/2001 (Rv. 547341 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione del giudice - Contenuto - Fondatezza delle censure del ricorrente attinenti all'imponibile e ai criteri relativi all'attività - Atto di accertamento - Annullamento - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, alla riconosciuta fondatezza delle censure del contribuente relative all'imponibile e ai costi relativi alla sua attività (nel caso di specie di lavoro autonomo) deve seguire non una pronuncia di illegittimità (e quindi di annullamento) dell'avviso di accertamento, ma esclusivamente un giudizio di merito sull'ammontare delle imposte dovute dal contribuente in luogo di quelle accertate dall'Ufficio, richiedendo la pronuncia costitutiva di annullamento che si versi in tema di vizi formali dell'accertamento o di atti pregressi su cui esso si fonda.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)