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Sez. 5, Sentenza n. 17127 del 03/08/2007 (Rv. 600354 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Natura del giudizio di impugnazione dinanzi la Commissione tributaria regionale - Necessità dei giudici, al di là delle ipotesi tassative di cui al primo comma dell'art. 59 d.lgs n. 546 del 1992, di decidere nel merito le questioni proposte - Sussistenza - Fondatezza dei rilievi del contribuente attinenti all'imponibile - Necessità di un giudizio di merito sull'ammontare delle imposte dovute - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600354-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dal primo comma dell'art. 59 d.lgs n. 546 del 1992 (nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria), il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte. Pertanto, in caso di accoglimento dell'appello, alla riconosciuta fondatezza dei rilievi del contribuente relativi all'imponibile non deve seguire una pronuncia di illegittimità (e quindi di annullamento) dell'atto impugnato, ma un giudizio di merito sull'ammontare delle imposte dovute dal contribuente in luogo di quelle accertate dall'Ufficio, richiedendosi la pronuncia costitutiva di annullamento solo nei casi che si versi di vizi formali dell'accertamento o di altri atti pregressi su cui esso si fondi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)