Sez. 1, Sentenza n. 1596 del 19/03/1979 (Rv. 397940 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - DIVISIONE - LITISCONSORZIO TRA TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - SUSSISTENZA - GIUDIZIO INSTAURATO IN VIA STRUMENTALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PRETESA ESECUTIVA DEI CREDITORI DI UNO DEI COMPROPRIETARI - IRRILEVANZA - DECESSO DI UNO DEI COMPROPRIETARI PRIMA DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DEL GIUDIZIO - LIMITI - QUESTIONI SULLA VALIDITA DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA DEI COMUNISTI DEFUNTI - ININFLUENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - DIVISIONE - LITISCONSORZIO TRA TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - SUSSISTENZA - GIUDIZIO INSTAURATO IN VIA STRUMENTALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PRETESA ESECUTIVA DEI CREDITORI DI UNO DEI COMPROPRIETARI - IRRILEVANZA - DECESSO DI UNO DEI COMPROPRIETARI PRIMA DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DEL GIUDIZIO - LIMITI - QUESTIONI SULLA VALIDITA DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA DEI COMUNISTI DEFUNTI - ININFLUENZA.*
Nel giudizio di divisione sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti alla comunione da sciogliere, ancorche il processo sia stato instaurato in via strumentale per il conseguimento della pretesa esecutiva dei creditori di uno dei comproprietari, verificandosi in tal caso una ipotesi di pregiudizialita necessaria, che non modifica la natura giuridica della causa pregiudiziale; sicche, qualora alcuni comproprietari siano deceduti prima della notifica della citazione, il giudizio di divisione e affetto da nullita per difetto di integrita del contraddittorio, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione si sia formato il giudicato, e tale nullita va dichiarata, in ogni caso, indipendentemente dalla soluzione delle eventuali questioni vertenti sulla validita dell'accettazione della eredita dei comunisti defunti, da parte dei soggetti ad essa chiamati. (V 3245/75, mass n 377362).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)