Sez. 2, Sentenza n. 3245 del 10/10/1975 (Rv. 377362 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - DIVISIONE EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COEREDI - DIVISIONE GIUDIZIALE - CAUSA SOLO PREGIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - DIVISIONE EREDITARIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COEREDI - DIVISIONE GIUDIZIALE - CAUSA SOLO PREGIUDIZIALE - IRRILEVANZA.*
Il principio, secondo cui, nei giudizi di divisione ereditaria, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti partecipanti alla comunione, e applicabile anche nel caso in cui il giudizio divisionale venga istaurato in via strumentale per la realizzazione della pretesa esecutiva dei creditori di uno dei coeredi. In tal caso, infatti, fra il procedimento esecutivo e la divisione si realizza un'ipotesi di pregiudizialita necessaria, che non modifica la natura giuridica della causa pregiudiziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)