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Sez. 3, Sentenza n. 623 del 14/03/1963 (Rv. 260824 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - DISTINZIONE TRA LE VARIE SPECIE DI DANNI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1963-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260824-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - DISTINZIONE TRA LE VARIE SPECIE DI DANNI - NECESSITA.*

Nella valutazione equitativa del danno, il giudice, se non deve procedere ad una dimostrazione analitica delle singole voci, essendo sufficiente che le consideri nel loro complesso, non puo, tuttavia, assolutamente obliterare la necessaria distinzione tra le varie specie di danni (nella specie, patrimoniali e non patrimoniali) poste a fondamento della domanda, perche il danneggiante ha il diritto di conoscere, in riferimento ad ogni causale di danno, l'ammontare delle relative prestazioni poste a suo carico dalla pronuncia giudiziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)