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Sez. 3, Sentenza n. 7345 del 12/07/1999 (Rv. 528535 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione del danno - Considerazione di voci diverse da quelle fatte valere dalla parte - Inammissibilità - Conclusioni contenenti richiesta di liquidazione comunque secondo giustizia ed equità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528535-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Nella liquidazione del danno non possono essere prese in considerazione voci diverse da quelle espressamente elencate dall'interessato (nella specie con la comparsa conclusionale), anche se quest'ultimo in sede di precisazione delle conclusioni, nell'indicare un importo complessivo, abbia chiesto (con clausola che produce il diverso effetto del possibile superamento della cifra indicata dalla parte) che comunque il danno sia determinato secondo giustizia ed equità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)