diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1737 del 19/05/1969 (Rv. 340757 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340757-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La rinnovazione delle indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il rigetto della relativa istanza avanzata dalla parte non e soggetta a censura in Sede di legittimita anche se non sia stata diffusamente motivata, essendo sufficiente che il giudice abbia riconosciuto come esaurienti i risultati gia conseguiti dalla consulenza espletata, perche in tale riconoscimento e adeguatamente contenuta la ragione che lo ha indotto a non ammettere la nuova indagine. (Conf. 2819-67, massima n.330395 V.1720-69, massima n.340727 629-68, massima n.331787).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)