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Sez. 3, Sentenza n. 2116 del 23/10/1970 (Rv. 348240 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELLA ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348240-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELLA ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La rinnovazione delle indagini tecniche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il rigetto della relativa istanza avanzata dalla parte non e soggetta a censura in Sede di legittimita, anche se non sia stata diffusamente motivata, essendo sufficiente che il giudice abbia riconosciuto come esaurienti i risultati gia conseguiti dalla consulenza espletata, perche in tale riconoscimento e adeguatamente contenuta la ragione che lo ha indotto a non ammettere la nuova indagine. (Conf 1737'69, mass n 340757).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)