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Sez. L, Sentenza n. 2674 del 27/05/1978 (Rv. 392053 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - PROVA DEL DANNO EFFETTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392053-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - PROVA DEL DANNO EFFETTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 429 cod proc civ, la Determinazione del maggior danno, subito dal prestatore d'opera per effetto della svalutazione monetaria, riguarda anche i debiti di lavoro ancora insoluti al momento dell'entrata in vigore della cennata legge e deve essere effettuata dal giudice d'ufficio. Peraltro, mentre la relativa domanda, configurando soltanto una sollecitazione del correlativo dovere del giudice, puo essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, la liquidazione di tale maggior danno, determinato legislativamente da un processo automatico di adeguamento, prescinde dalla prova del danno effettivo, quando sia certo il presupposto notorio della svalutazione. (Conf 96/77, mass n 383602).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)