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Sez. L, Sentenza n. 1276 del 04/03/1981 (Rv. 411864 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - OMESSA DECISIONE IN PRIMO GRADO SULLA RIVALUTAZIONE - APPELLO - SPECIFICO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411864-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - D'UFFICIO - AMMISSIBILITA - OMESSA DECISIONE IN PRIMO GRADO SULLA RIVALUTAZIONE - APPELLO - SPECIFICO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La rivalutabilita del credito di lavoro, a norma del terzo comma dell'art 429 (nuovo testo) cod proc civ e dell'art 150 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice, costituisce una proprieta intrinseca ed indissolubile di detto credito, come tale direttamente riconducibile alla causa petendi della domanda con cui il credito stesso e fatto valere. Ne consegue che la rivalutazione ai sensi delle norme sopra indicate deve essere operata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, senza necessita di una specifica domanda del lavoratore e senza che costui - pur nel caso di sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge n 533 del 1973 che non abbia deciso sulla rivalutazione medesima - debba attivarsi con una formale impugnazione, la quale, ove proposta, avrebbe il valore di una semplice denuncia sollecitatoria, come tale non indispensabile, non potendosi, nel caso suddetto, configurare alcun giudicato implicito negativo o alcuna acquiescenza in ordine alla mancata decisione di una tale questione che la parte non era tenuta a proporre e che il giudice ha il dovere ex lege di conoscere. (V 2368/79, mass n 398681; (V 1178/79, mass n 397394; (V 6107/78, mass n 395929; (V 4882/78, mass n 394594; (V 4239/78, mass n 393880; (V 3870/78, mass n 393449; (V 3763/78, mass n 393292; (V 3677/78, mass n 393195; (V 3665/78, mass n 393172; (V 3646/78, mass n 393153; (V 2917/78, mass n 392340; (V 2674/78, mass n 392053; (V 309/77, mass n 386215; (V 96/77, mass n 383602; (contra 4193/80, mass n 408066).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)