Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 (Rv. 638369 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorribilità per cassazione per omessa pronuncia su un motivo d'appello - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)