Sez. L - , Ordinanza n. 4784 del 14/02/2022 (Rv. 663878 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Appello - Vizio di omessa pronunzia da parte del giudice di primo grado - Inammissibilità dell'appello - Condizioni - Conseguenze. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE
In caso di denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice del primo grado, il giudice dell'impugnazione può rendere ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., soltanto ove tale motivo di gravame non abbia ragionevole probabilità di essere accolto; diversamente, non può, in sostanziale accoglimento del motivo stesso, emendare il vizio di attività del primo giudice con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., ma deve provvedere sull'appello nelle forme ordinarie.
Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)