Sez. 2, Sentenza n. 2093 del 24/02/2000 (Rv. 534352 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Posizione del richiedente lo scioglimento della comunione - Diritti conseguenti - Diritto di agire per la dichiarazione della simulazione delle donazioni fatte dal "de cuius" ai coeredi - Diritto di richiedere la collazione - Collazione e azione di riduzione - Differente funzione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE
In tema di divisione ereditaria, chi agisce per lo scioglimento della comunione, non essendo terzo, in quanto subentra nella posizione del "de cuius", trae da questa sia il diritto di agire per la dichiarazione della simulazione delle donazioni fatte ai coeredi, sia a richiedere la collazione, prevista al fine di assicurare in concreto la parità di trattamento fra i condividenti, riportando alla massa i beni donati ai coeredi del "de cuius", a differenza della azione di riduzione, che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)