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Sez. 2, Sentenza n. 4021 del 21/02/2007 (Rv. 595399 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE | Collazione - Oggetto - Estensione ai beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso - Condizione - Accertamento della simulazione dell'atto di alienazione da parte dei coeredi controinteressati - Necessità - Distinzione tra l'azione di simulazione esercitata in funzione della riduzione della donazione e quella di simulazione diretta all'acquisizione del bene alla massa ereditaria - Regime prescrizionale - Differenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595399-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE

L'obbligo della collazione ereditaria riguarda le donazioni (dirette e indirette) ma non i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché, in tal caso, esso sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del "de cuius", anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del "de cuius". Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che avvenga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale si era ritenuto che il ricorrente, non avendo agito come legittimario, bensì deducendo la simulazione al fine di acquisire alla massa ereditaria il bene ceduto in donazione ad altro coerede, si era posto nella stessa posizione del "de cuius", anche con riguardo alla prescrizione dell'azione, in concreto maturata, dovendo farsi decorrere il "dies a quo" dalla data di stipulazione dell'atto e non dall'apertura della successione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)