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Sez. 3, Sentenza n. 609 del 02/02/1982 (Rv. 418362 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - MANCATA: INEFFICACIA - DECRETO DICHIARATIVO DELL'EFFICACIA O DELL'INEFFICACIA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418362-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - MANCATA: INEFFICACIA - DECRETO DICHIARATIVO DELL'EFFICACIA O DELL'INEFFICACIA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. Avverso il decreto dichiarativo dell'efficacia (o della inefficacia) di un sequestro conservativo, emesso a seguito di ricorso del sequestrato ex art. 683 cod. proc. civ., dallo stesso giudice (Presidente del tribunale) che ha concesso la misura cautelare, trattandosi di provvedimento privo dei requisiti della decisorietà e definitività, in quanto inidoneo a produrre, con forza di giudicato, effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano contenzioso. (V 684/65, mass n 311271).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 683

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)