Sez. U, Sentenza n. 684 del 14/04/1965 (Rv. 311271 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - INEFFICACIA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO SULLA ISTANZA DI REVOCA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - INEFFICACIA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO SULLA ISTANZA DI REVOCA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Dichiaratosi dalla suprema Corte, in Sede di regolamento preventivo, il difetto di giurisdizione del giudice che ha concesso un sequestro il provvedimento con il quale il giudice (Presidente del tribunale) che tale sequestro aveva concesso nelle more del regolamento, dichiari non luogo a procedere, sull'istanza di revoca, proposta dal sequestrato a norma dell'art. 683 cod.proc.civ. e mandi le parti a provvedervi nelle forme ordinarie, non puo esser impugnato con ricorso per Cassazione, a termini dell'art. 111 della Costituzione, per difetto dei requisiti della decisorieta e definitivita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 683
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)