Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 139 del 1969
Massime (1)
Massima n. 3402
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Legittimazione a sollevare questioni
- Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto generale dello stato
- Esclusione
- Fattispecie
- Leggi 29 aprile 1967, n. 230, art. 98, e 4 febbraio 1967, n. 25, art. 4, primo comma
- Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
I requisiti necessari affinché questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti in un giudizio non ricorrono quando la Corte dei conti procede alla parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati, in quanto essa, in detta sede, non applica né le leggi sostanziali di spesa riflettentisi nei capitoli del bilancio di previsione, né la legge di approvazione del bilancio, limitandosi a ragguagliare i dati del rendiconto, previamente verificati, al bilancio di previsione. Sono pertanto manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, a Sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati. Cfr.: sent. n. 142/1968.
Norme impugnate
- art. 98 legge 29 aprile 1967, n. 230
- art. 4, comma 1, legge 4 febbraio 1967, n. 25
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e dell'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1968 dalla Corte dei conti a sezioni riunite nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'anno 1967, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei conti a sezioni riunite ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento rispettivamente al terzo ed al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione;
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 142 del 18 dicembre 1968, questa Corte ha ritenuto che i requisiti necessari affinché questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti in un giudizio non ricorrono quando la Corte dei conti procede alla parificazione del rendiconto, in quanto essa, in detta sede, non applica né le leggi sostanziali di spesa riflettentisi nei capitoli del bilancio di previsione, né la legge di approvazione del bilancio, limitandosi a ragguagliare i dati del rendiconto, previamente verificati, al bilancio di previsione;
che non sono stati dedotti né sussistono nuovi motivi che possano indurre a scostarsi dalla precedente decisione;
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati per l'esercizio finanziario 1967, con ordinanza del 24 luglio 1968, relativamente agli artt. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, con riferimento rispettivamente al terzo ed al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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