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Sez. L, Sentenza n. 1619 del 02/03/1990 (Rv. 465625 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO - MAGGIORAZIONI EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - PRESUPPOSTO - NUMERO DI SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA EFFETTIVA NON INFERIORI A 781 - RIFERIMENTO ALLA SOLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - DISCIPLINA EX ART. 9 DEL D.P.R. N. 143 DEL 1971 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465625-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO - MAGGIORAZIONI EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - PRESUPPOSTO - NUMERO DI SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA EFFETTIVA NON INFERIORI A 781 - RIFERIMENTO ALLA SOLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - DISCIPLINA EX ART. 9 DEL D.P.R. N. 143 DEL 1971 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 14 quater, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 - che (nel testo aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33) prevede (limitatamente all'anno 1980) l'attribuzione, agli ivi indicati titolari di pensione integrata al trattamento minimo, oltre che della maggiorazione di lire diecimila mensili di cui al primo comma dello stesso articolo, di un'ulteriore maggiorazione di pari importo, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781 - va interpretata nel senso che il requisito del detto numero di settimane di contribuzione deve essere determinato con riferimento alla sola contribuzione obbligatoria, senza tener conto di quella volontaria. Contro tale interpretazione - che è aderente alla ratio legis e che non rende la norma sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 cost. - non può trarsi argomento dall'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, che ha parificato i contributi volontari a quelli obbligatori, giacché tale parificazione è stata operata solo a determinati effetti e non ha cancellato la diversa natura sostanziale dei due tipi di contribuzione, come ulteriormente confermato dall'art. 1 bis del d.l. 1 luglio 1980 n. 286, il quale (nel testo aggiunto dalla legge di conversione 13 agosto 1980 n. 444) ha disposto che la contribuzione obbligatoria effettiva anzidetta deve intendersi comprensiva della contribuzione figurativa. (Conf 4155/88, mass n 459234; (Conf 2236/88, mass n 458052).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1980 num. 286 art. 1 bis CORTE COST., Legge 13/08/1980 num. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)