Sez. L, Sentenza n. 4155 del 17/06/1988 (Rv. 459234 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - VOLONTARI - BENEFICIO DI LIRE DIECIMILA MENSILI EX ART. 14 "QUATER" DELLA LEGGE N. 33 DEL 1980 - DESTINATARI - TITOLARI DI PENSIONE EROGATA IN BASE A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - SPETTANZA - TITOLARI IN BASE A CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - ESTENSIONE - TITOLARI IN BASE A CONTRIBUZIONE VOLONTARIA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - VOLONTARI - BENEFICIO DI LIRE DIECIMILA MENSILI EX ART. 14 "QUATER" DELLA LEGGE N. 33 DEL 1980 - DESTINATARI - TITOLARI DI PENSIONE EROGATA IN BASE A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - SPETTANZA - TITOLARI IN BASE A CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - ESTENSIONE - TITOLARI IN BASE A CONTRIBUZIONE VOLONTARIA - ESCLUSIONE.*
Il comma terzo dell'art. 14 quater della legge 29 febbraio 1980 n. 33 (relativo all'ulteriore maggiorazione di lire diecimila mensili in favore di chi abbia un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781) va interpretato in senso letterale secondo il significato proprio delle espressioni usate dal legislatore, per cui il beneficio accordato riguarda soltanto i titolari di pensione erogata in base a contribuzione obbligatoria, che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro, e non anche in base a contribuzione volontaria, considerato anche che l'art. 9 del d.P.R. n. 1432 del 1971 ha stabilito l'equiparazione dei contributi volontari a quelli obbligatori solo a determinati effetti, sicché le due forme di contribuzione non si sono identificate del tutto, ma hanno conservato una loro autonoma connotazione. Tale interpretazione della suindicata norma (di cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 3 cost.) riceve conferma dall'art. 1 bis del d.l. 1 luglio 1980 n. 286 (convertito dalla legge 13 agosto 1980 n. 440), che - innovando la precedente disciplina e non già interpretandola autenticamente - ha esteso il beneficio anzidetto al caso della contribuzione figurativa. (V 815/88, mass n 457214; (V 2388/87, mass n 451568; (V 913/87, mass n 450571; (V 5360/86, mass n 447912).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 quater, Decreto Legge 01/07/1980 num. 286 art. 1 bis CORTE COST., Legge 08/08/1980 num. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)