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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26406 del 07/09/2022 (Rv. 665513 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di liquidazione emesso sulla base di sentenza passata in giudicato - Obbligo di motivazione - Contenuto - Indicazione - Presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria - Necessità - Esclusione - Richiamo al titolo giudiziale - Sufficienza.
Stato
decisa il 2022-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665513-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui risulti impugnato un avviso di liquidazione emesso sulla base di una sentenza passata in giudicato, esulano dall'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione i presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria, essendo sufficiente il richiamo al prodromico titolo giudiziale, alla quantificazione del contributo dovuto ed all'indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione.

Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 546 art. 19, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)