Sez. 5, Sentenza n. 9491 del 11/04/2008 (Rv. 602614 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Contenuto - Indicazione dei presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria - Necessità - Esclusione - Richiamo al prodromico avviso di accertamento - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui risulti impugnato un avviso di liquidazione preceduto da un avviso di accertamento divenuto definitivo, esulano dall'oggetto dell'atto impugnato le questioni relative alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al presupposto ed alla base imponibile, essendo sufficiente che nella motivazione dell'avviso di liquidazione risulti il richiamo al prodromico avviso di accertamento, la quantificazione del contributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione; ne discende che non è necessario che dalla motivazione dell'avviso di liquidazione siano evincibili i presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria, essendo sufficiente che tali elementi siano desumibili dalla motivazione del relativo avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)