Sez. 2, Sentenza n. 1622 del 21/11/1966 Ud. (dep. 03/05/1967) Rv. 104074 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - FALSITA IN ATTI - REATO IMPOSSIBILE PER GROSSOLANITA DEL FALSO - CONDIZIONI - USO FATTO DI SCRITTURA PRIVATA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE SULLA INIDONEITA DELLA FALSIFICAZIONE.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - FALSITA IN ATTI - REATO IMPOSSIBILE PER GROSSOLANITA DEL FALSO - CONDIZIONI - USO FATTO DI SCRITTURA PRIVATA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE SULLA INIDONEITA DELLA FALSIFICAZIONE.*
La grossolanita della falsificazione di un documento esclude la punibilita del falso, in base al principio generale sancito dall'art 49 cod pen, solo quando sia tale da rendere lo stesso documento assolutamente inidoneo a trarre in inganno e, quindi, a ledere la pubblica fede. Tuttavia essa non puo ritenersi rilevante, e la relativa questione non ha ragione di essere posta, allorche, trattandosi di falso in scrittura privata, l'uso del documento grossolanamente falsificato, necessario per il perfezionamento del reato di cui all'art 485 cod pen, abbia determinato ugualmente il risultato perseguito dall'agente. In tale caso, invero, ogni valutazione relativa alla idoneita del mezzo appare affatto frustranea in quanto superata dalla constatazione che l'inganno si e in concreto verificato. (prima parte, Conf 103643, anno 1967, 103055, anno 1966, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)