Sez. 5, Sentenza n. 27 del 17/01/1967 Ud. (dep. 08/03/1967) Rv. 103643 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - FALSITA IN ATTI - CONDIZIONE DI REATO IMPOSSIBILE - ALTERAZIONE RICONOSCIBILE ICTU OCULI.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - FALSITA IN ATTI - CONDIZIONE DI REATO IMPOSSIBILE - ALTERAZIONE RICONOSCIBILE ICTU OCULI.*
In tema di falsificazione di un documento l'inesistenza del reato puo derivare soltanto dalla assoluta inidoneita del mezzo adoperato per trarre in inganno e dalla conseguente impossibilita di produrre con lo stesso mezzo l'evento di danno o di pericolo. Cioe l'alterazione del documento deve essere evidente, si da poter essere riconosciuta ictu oculi da qualsiasi persona normale. Tale non punibilita deriva infatti dall'applicazione della norma dettata nel primo cpv dell'art 49 del cod pen che la limita all'ipotesi in cui la inidoneita dell'Azione renda impossibile, e non soltanto improbabile a verificarsi, l'evento dannoso o pericoloso, che nel reato di falso e l'inganno alla fede pubblica. (Conf 103055, anno 1966, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)