Sez. 1, Sentenza n. 6119 del 26/11/1984 (Rv. 437765 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'A.G.O. DELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO UTILIZZATO DALLA P.A. - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'A.G.O. DELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO UTILIZZATO DALLA P.A. - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il principio della insindacabilità da parte del giudice ordinario delle scelte dell'amministrazione espropriante in ordine al procedimento ablativo adottato è applicabile se e nei limiti in cui l'espropriante abbia effettivamente la facoltà di scegliere, nell'Esercizio delle sue valutazioni discrezionali per il perseguimento del pubblico interesse, fra l'una e l'altra tipologia procedimentale, cioè fra più strumenti normativi compresenti nell'ordinamento per la realizzazione di certi scopi; ma non è invece applicabile quando non esistano margini di discrezionalità ed i criteri per la Determinazione dell'indennità siano stabiliti dalla legge in modo rigido. (V 134/83, mass n 424934).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)