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Sez. U, Sentenza n. 134 del 08/01/1983 (Rv. 424934 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'A.G.O. DELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO UTILIZZATO DALLA P.A. - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI UTILIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LE ESPROPRIAZIONI FERROVIARIE IN LUOGO DI QUELLA GENERALE.*
Stato
decisa il 1983-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424934-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'A.G.O. DELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO UTILIZZATO DALLA P.A. - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI UTILIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LE ESPROPRIAZIONI FERROVIARIE IN LUOGO DI QUELLA GENERALE.*

L'autorità giudiziaria ordinaria, in Sede di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, non può sindacare le scelte dell'amministrazione espropriante in ordine al procedimento ablativo adottato, e, correlativamente, è tenuta all'applicazione delle norme che regolano tale procedimento, senza alcuna possibilità di fare ricorso a norme di procedimenti diversi, dei quali l'amministrazione stessa avrebbe potuto avvalersi ma non si sia in concreto avvalsa, se e nei limiti in cui essa espropriante effettivamente abbia la facoltà di scegliere, nell'Esercizio delle proprie valutazioni discrezionali per il perseguimento del pubblico interesse, fra l'una e l'altra tipologia procedimentale, cioè fra più strumenti normativi compresenti nell'ordinamento per la realizzazione di certi scopi. Pertanto, qualora venga adottato un procedimento espropriativo contemplato da una determinata legge solo per specifiche opere pubbliche, e comportante criteri di liquidazione dell'indennità riduttivi rispetto a quelli generali (nella specie, art. 77 della legge 7 luglio 1907 n. 429 sulle espropriazioni occorrenti per le costruzioni ferroviarie, con Determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento della città di Napoli), deve ritenersi consentito al giudice ordinario di liquidare quella indennità secondo i criteri generali, ove riscontri che si tratti di opera non riconducibile, per natura e funzione, nell'ambito di detta particolare previsione normativa. In tale situazione, infatti, la Determinazione in Sede amministrativa dell'indennizzo è contra legem e lesiva del diritto soggettivo dell'espropriato, sicché il relativo provvedimento, ancorché non impugnato davanti al giudice amministrativo, è suscettibile di disapplicazione incidentale da parte dell'a.G.o., a tutela di detta posizione di diritto soggettivo. (V 6098/81, mass n 416891; (V 410/81, mass n 410875; (V 4905/80, mass n 408744; (V 183/80, mass n 403576;).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 07/07/1907 num. 429 art. 77, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)