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Sez. 3, Sentenza n. 9589 del 25/09/1998 (Rv. 519149 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Ricorso per Cassazione - Deposito della sentenza non corretta - Allegazione da parte dell'intimato della sentenza corretta - Improcedibilità del ricorso - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519149-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'impugnativa a norma dell'art. 288 cod.proc.civ. dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, che ha natura sostanzialmente amministrativa e ordinatoria, ha una funzione diversa rispetto al gravame ordinario, prevedendo una riapertura dei termini per impugnare. Peraltro, in caso di ricorso per Cassazione tempestivamente notificato, con allegazione della sentenza non corretta, la produzione da parte dell'intimato della sentenza corretta non rende improcedibile il ricorso (la S.C. ha affermato il principio in un caso in cui il provvedimento di correzione della sentenza era successivo alla notificazione del ricorso)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)