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Sez. 1, Sentenza n. 11458 del 24/07/2003 (Rv. 565551 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Correzioni di errore materiale - Ricorso per la modifica dei dati relativi al luogo di nascita delle parti - Successiva aggiunta, in sede di comparizione delle parti, della modifica della data di nascita di una di esse - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565551-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Nel procedimento di correzione di errore materiale, avente natura sostanzialmente amministrativa, iniziato con ricorso ritualmente notificato per la correzione dei dati anagrafici errati, contenuti in sentenza, relativi al luogo di nascita delle parti (nella specie, del figlio e del padre naturale), non costituisce illegittimo mutamento della domanda, bensì ammissibile precisazione della stessa, la richiesta, in sede di udienza di comparizione delle parti, di aggiunta della modifica della data di nascita (nel caso, del figlio naturale, anticipata di due giorni per renderla conforme alle risultanze dei registri di stato civile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)