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Sez. U, Sentenza n. 1465 del 21/04/1977 (Rv. 385170 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - ESPROPRIAZIONE DI UN FONDO CONCESSO IN LOCAZIONE - DEDUZIONE DELLA CARENZA ASSOLUTA DEL POTERE ESPROPRIATIVO O DI VIZI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI TALE POTERE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1977-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385170-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - ESPROPRIAZIONE DI UN FONDO CONCESSO IN LOCAZIONE - DEDUZIONE DELLA CARENZA ASSOLUTA DEL POTERE ESPROPRIATIVO O DI VIZI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI TALE POTERE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDUTTORE.*

Nel caso di espropriazione per pubblica utilita di un fondo oggetto di locazione anche, il conduttore puo agire a tutela dei suoi interessi, nelle sedi giurisdizionali rispettivamente competenti, tanto per dedurre la carenza assoluta del potere espropriativo, quanto per far valere vizi inerenti all'Esercizio del potere medesimo. (V 1008/72, mass n 357328).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1638, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)