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Sez. U, Sentenza n. 1008 del 30/03/1972 (Rv. 357328 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE DI UN FONDO CONDOTTO IN AFFITTO - DIRITTI DELL'AFFITTUARIO - ESTINZIONE - MEZZI DI TUTELA CONCESSI ALL'AFFITTUARIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AFFITTUARIO - AUTONOMIA RISPETTO A QUELLA DEL PROPRIETARIO.*
Stato
decisa il 1972-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357328-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE DI UN FONDO CONDOTTO IN AFFITTO - DIRITTI DELL'AFFITTUARIO - ESTINZIONE - MEZZI DI TUTELA CONCESSI ALL'AFFITTUARIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AFFITTUARIO - AUTONOMIA RISPETTO A QUELLA DEL PROPRIETARIO.*

Nel procedimento di espropriazione del fondo oggetto del contratto di affitto(espropriazione che produce l'Estinzione dei diritti dello affittuario, salvo il diritto di ottenere dal locatore la parte di indennita a questo corrisposta per frutti non percepiti e per il mancato raccolto), spetta all'affittuario, quale titolare dei diritti al godimento del fondo e alla proprieta dei frutti, una duplice tutela che gli consente di far valere vizi che esprimano carenza assoluta del potere di espropriazione e vizi concernenti soltanto il non corretto Esercizio di quel potere. La legittimazione dell'affittuario e autonoma e non sostitutiva di quella del proprietario(che e esclusiva limitatamente alla procedura come complesso degli Atti e delle operazioni che, a determinate condizioni e con certe forme, consentono l'ablazione del bene in favore dell'espropriante)ed e connessa alla situazione soggettiva al godimento dell'immobile, la quale pur avendo natura di diritto di credito, e tutelata nei confronti di un'espropriazione che, in quanto viziata, deve considerarsi un illecito della pa che ha veste di terzo rispetto al rapporto di affittanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1638, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)