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Sez. 3, Sentenza n. 19455 del 15/07/2025 (Rv. 675349-02)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI DEI TERZI | Art. 1715 c.c. - Regola dispositiva di esonero del mandatario - Patto contrario - Art. 1938 c.c. - Applicabilità - Esclusione. MANDATO - "POST MORTEM" - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675349-02

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI DEI TERZI

In tema di mandato senza rappresentanza, al "patto contrario", in deroga alla regola di esonero del mandatario dalla responsabilità per fatto dei terzi di cui all'art. 1715 c.c., non si applica l'art. 1938 c.c. che impone di circoscrivere la responsabilità entro un limite massimo garantito, stante l'estraneità di tale pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia.

Cod. Civ. art. 1715, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)