Sez. 3, Sentenza n. 19455 del 15/07/2025 (Rv. 675349-02)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI DEI TERZI | Art. 1715 c.c. - Regola dispositiva di esonero del mandatario - Patto contrario - Art. 1938 c.c. - Applicabilità - Esclusione. MANDATO - "POST MORTEM" - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - In genere.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI DEI TERZI
In tema di mandato senza rappresentanza, al "patto contrario", in deroga alla regola di esonero del mandatario dalla responsabilità per fatto dei terzi di cui all'art. 1715 c.c., non si applica l'art. 1938 c.c. che impone di circoscrivere la responsabilità entro un limite massimo garantito, stante l'estraneità di tale pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia.
Cod. Civ. art. 1715, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)