Sez. U, Sentenza n. 24772 del 08/10/2008 (Rv. 604829 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Azioni esercitabili dal mandante - Delimitazione - Fondamento - Diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato (art. 1705, secondo comma cod. civ.) - Interpretazione restrittiva - Domanda annullamento, di risoluzione per inadempimento, di risarcimento danni, di rescissione - Configurabilità - Esclusione - .
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE
In tema di azioni esercitabili dal mandante nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza, il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che, secondo la regola generale (art. 1705, primo comma cod. civ.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l'immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste ultime e dell'esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell'ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva che l'espressione "diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" (art. 1705, secondo comma, cod. civ.), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)