Sez. 5, Sentenza n. 17952 del 24/07/2013 (Rv. 628485 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Poteri del giudice in caso di controversia sulla legittimità/annullamento di provvedimento impositivo - Limiti - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudice tributario non incontra alcun limite, ex art. 112 cod. proc. civ., nel caso in cui le parti controvertano sulla legittimità/annullamento del provvedimento impositivo, atteso che nella richiesta di esame della legittimità del provvedimento impugnato, ove le questioni sottoposte all'esame del giudice vertano sulla fondatezza della pretesa fiscale in relazione al corretto criterio di calcolo da adottare per la determinazione della percentuale di ricarico sulla merce venduta, è implicita anche quella di esatta commisurazione dell'importo dovuto dal contribuente nell'ipotesi in cui la pretesa dovesse risultare solo parzialmente fondata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)