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Sez. 5, Sentenza n. 10585 del 13/05/2011 (Rv. 618114 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Poteri del giudice - Errata indicazione nell'avviso di accertamento di una categoria reddituale - Diversa qualificazione giuridica della fattispecie - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618114-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è un giudizio di impugnazione dell'atto, se preclude all'Ufficio finanziario di porre a base della propria pretesa ragioni diverse e modificare nel corso del giudizio la motivazione dell'atto, non esclude che il giudice, trovandosi in presenza di un'errata indicazione di una categoria reddituale nell'avviso di accertamento, possa pervenire ad una diversa qualificazione giuridica della fonte di produzione della ricchezza, non incidendo tale operazione sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale e, più in particolare, sugli elementi fattuali rilevanti ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di accertamento sul presupposto dell'erronea classificazione di un reddito da sublocazione fra i redditi da fabbricati, piuttosto che procedere ad inquadrarlo nella categoria residuale dei redditi diversi, indicata nell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)