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Sez. 4, Sentenza n. 47363 del 10/11/2005 Ud. (dep. 30/12/2005) Rv. 233181 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Delega di funzione - Rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità - Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233181-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione, trattandosi di figura, questa, obbligatoriamente prescritta dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 per l'osservanza di quanto previsto dal successivo articolo 9, ma non confondibile con quella, del tutto facoltativa ed eventuale, del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)