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Sez. 4, Sentenza n. 24958 del 26/04/2017 Ud. (dep. 19/05/2017) Rv. 270286 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Esenzione della responsabilità del datore di lavoro e del dirigente - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270286-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 8 bis, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)