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Sez. L, Sentenza n. 1232 del 05/02/1992 (Rv. 475587 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Corresponsione | Indebita percezione di assegni familiari - Regime di irripetibilità ex artt. 80 r.d. n. 1422 del 1924 art. 52 della legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475587-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Corresponsione

Sia l'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 che l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, concernenti l'irripetibilità (nei limiti indicati da ciascuna norma) delle prestazioni pensionistiche indebitamente percette, sono norme insuscettibili d'interpretazione analogica (in quanto facenti eccezione al principio generale della ripetibilità dell'indebito sancito dall'art. 2033 cod.civ.), con la conseguenza che il regime d'irripetibilità previsto da dette disposizioni è inapplicabile - senza che ciò autorizzi sospetti d'illegittimità costituzionale con riguardo all'art. 3 Cost. - all'ipotesi d'indebita percezione di assegni familiari.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/09/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)