Sez. U, Sentenza n. 1316 del 03/02/1995 (Rv. 490279 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Erogazione indebita ai pensionati - Somme relative - Ripetibilità - Disciplina ex art. 80 R.D. n. 1422 del 1924, 52 della legge n. 88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991 - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
In tema di erogazione indebita di assegni familiari ai pensionati, la ripetibilità delle relative somme è fondata sull'art. 2033 cod. civ., con esclusione dell'applicabilità delle deroghe a tale norma apportate dagli artt. 80 R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, e 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412, in considerazione sia del riferimento alle pensioni contenuto in tali articoli, sia del carattere autonomo, e non integrativo del trattamento pensionistico, proprio degli assegni familiari.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 art. 4, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)