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Sez. 1, Sentenza n. 1774 del 30/07/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165517 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI CONCESSIONE - DEROGA - CONDIZIONI DI SALUTE - CRITERIO DECISIVO PER LA CONCESSIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165517-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI CONCESSIONE - DEROGA - CONDIZIONI DI SALUTE - CRITERIO DECISIVO PER LA CONCESSIONE - ESTREMI.*

Secondo la normativa quale risulta dal combinato disp. Degli art. 1, ultimo comma legge n. 152 del 1975 e 8, terzo comma d.l. n. 625 del 1979, convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 1980, le condizioni di salute dell'imputato, in detenzione preventiva, risultano elevate a criterio decisivo per la concessione del beneficio della libertà provvisoria anche in casi in cui il beneficio è vietato, solo nell'ipotesi nella quale ricorra una particolare qualità del quadro morboso e l'impossibilità di esecuzione delle terapie necessarie in costanza del regime di detenzione, sia pure nella Forma del ricovero del detenuto sotto sorveglianza in ospedali civili od in altri luoghi esterni di cura, come previsto dall'art. 11 dell'ordinamento penitenziario. (V mass n 162070; (V mass n 158171; (V mass n 156369).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 8 com. 3, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)